LEGGE 12 ottobre 2017, n. 153

Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello
Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. (17G00168)

 

LEGGE 12 ottobre 2017, n. 153
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello
Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. (17G00168)
(GU n.249 del 24-10-2017)
Vigente al: 8-11-2017
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Repubblica, nell'ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonche' di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono, rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021.
Art. 2
Istituzione dei Comitati nazionali e loro finanziamento
1. Ai fini delle celebrazioni di cui all'articolo 1 sono istituiti il Comitato nazionale per la
celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci, il Comitato nazionale per la
celebrazione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio e il Comitato nazionale per la
celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Per i medesimi fini e' autorizzata la spesa complessiva di 3.450.000 euro per gli anni dal 2018 al 2021. A ciascun Comitato nazionale e'attribuito un contributo complessivo pari a 1.150.000 euro.
2. I contributi di cui al comma 1 sono autorizzati nella misura di 450.000 euro per l'anno 2018, di un milione di euro per l'anno 2019, di un milione di euro per l'anno 2020 e di un milione di euro per l'anno 2021.
3. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo stabilisce con propri decreti i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale dei contributi di cui al comma 2, nei limiti delle risorse autorizzate per ciascun anno dal medesimo comma, in ragione delle esigenze connesse al cronoprogramma delle attivita' culturali di ciascun Comitato nazionale.
Art. 3
Composizione dei Comitati nazionali
1. Ciascuno dei Comitati nazionali di cui all'articolo 2 e' composto da un numero massimo di quindici membri, compreso il presidente.
2. Con decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nomina i membri di ciascun Comitato nazionale, un terzo dei quali su designazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Un componente di ciascun Comitato nazionale e' designato dalla Conferenza unificata dicui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. I membri di ciascun Comitato nazionale sono scelti, distintamente per ciascuno di essi, tra esponenti della cultura italiana e internazionale aventi comprovata competenza e conoscenza della vita e delle opere di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri, nonche' tra rappresentanti di soggetti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per le finalita' statutarie o per l'attivita' culturale effettivamente svolta, abbiano maturato una speciale competenza e una diretta conoscenza delle figure da celebrare, ovvero che siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l'ambito territoriale o istituzionale in cui agiscono. Il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e de
l turismo puo' integrare ciascun Comitato nazionale con ulteriori soggetti pubblici e privati anche successivamente.
4. I decreti di cui al comma 2 determinano altresi' le modalita' di funzionamento e di scioglimento di ciascun Comitato nazionale.
5. A i membri di ciascun Comitato nazionale, compresi i titolari di specifici incarichi, non e' corrisposto alcun compenso. Essi hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attivita' strettamente connesse al funziona mento del Comitato di appartenenza, secondo la normativa vigente. Le spese per il funzionamento sono poste a carico del contributo di cui all'articolo 2.
6. I Comitati nazionali sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. A tale fine inviano al medesimo Ministero periodici rendiconti sull'utilizzo del finanziamento ricevuto nonche' l'ulteriore documentazione da esso eventualmente richiesta.
7. I Comitati nazionali hanno sede presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
Art. 4
Durata e compiti dei Comitati nazionali
1. I Comitati nazionali di cui all'articolo 2 operano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di nomina dei rispettivi membri di cui all'articolo 3.
2. Ciascun Comitato nazionale ha il compito di elaborare un adeguato programma culturale relativo all'opera e ai luoghi legati alle figure, rispettivamente, di Leonardo da Vinci, di Raffaello Sanzio e di Dante Alighieri, comprendente attivita' di restauro di cose mobili o immobili sottoposte a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' attivita' di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scientifico e artistico di elevato valore, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innovazione tecnologica, al fine di divulgare in Italia e all'estero, anche mediante piattaforme digitali, la conoscenza del pensiero, dell'opera, della cultura e dell'eredita' del personaggio della cui celebrazione il Comitato stesso e' responsabile. In particolare, ciascun Comitato nazionale ha il compito di:
a) elaborare il piano delle iniziative culturali per la divulgazione e la diffusione della conoscenza della vita e dell'opera del personaggio della cui celebrazione e' responsabile, anche con riferimento al settore della formazione scolastica, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dell'universita' e della ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito internazionale;
b) predisporre il piano economico sulla base delle risorse finanziarie assegnate dalla presente legge e tenendo conto di ulteriori eventuali risorse finanziarie conferite da soggetti pubblici e privati;
c) elaborare programmi volti a promuovere attivita' da realizzare attraverso il coinvolgimento di soggetti, pubblici o privati, idonei e di provata esperienza, capaci di apportare ogni utile contributo o risorsa economica;
d) predisporre programmi intesi a favorire processi di sviluppo turistico-culturale e di promozione commerciale in ambito culturale connessi alle celebrazioni.
3. I piani di cui alle lettere a) e b) e i programmi di attivita' di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono sottoposti all'approvazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
Art. 5
Modalita' attuative
1. I Comitati nazionali di cui all'articolo 2 operano in stretto coordinamen to tra loro nell'elaborazione del piano culturale e nella realizzazione delle conseguenti attivita', assicurando l'integrazione e la coerenza con i programmi e con le attivita' del Comitato storico - scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Per il raggiungimento della finalita' della presente legge mediante azioni condivise di tutte le amministrazioni interessate, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, una Cabina di regia composta da tre componenti, di cui uno in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno in rappresentanza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.
Art. 6
Disposizioni in materia di dichiarazione di monumento nazionale
1. All'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Se le cose rivestono altresi' un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all'articolo 13 puo' comprendere, anche su istanza di uno o piu' comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale».
Art. 7
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, pari a 450.000 euro per l'anno 2018, a un milione di euro per l'anno 2019, a un milione di euro per l'anno 2020 e a un milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
Data a Roma, addi' 12 ottobre 2017
 
 
MATTARELLA
 
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
 
Franceschini, Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo Visto, il Guardasigilli:
Orlando
 
 
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